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NUOVE REGOLE EUROPEE SUL DEFAULT

NUOVA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE A DEFAULT

Cosa cambia dal 1° Gennaio 2021?

Dal 1° gennaio 2021 il Gruppo Banca Popolare di Bari applica le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto "default"), introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.

La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri più restrittivi in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di uniformare le regole tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

Perché è importante conoscere le nuove regole?

Essere informato sui cambiamenti della nuova normativa è importante per evitare la classificazione ad inadempiente anche per sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo che attualmente non generano conseguenze in termini di classificazione.

Quali conseguenze comporta?

Con le nuove regole, uno piccolo arretrato di pagamento superiore a 100 euro (per un cliente privato o PMI) o superiore a 500 euro per le imprese, protratto per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo Bancario, genera la classificazione a default e può rendere in futuro più difficile l’accesso al credito per il cliente e per eventuali cointestatari.

È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.

Al fine di evitare la classificazione a default, in caso di operazioni che generano debordi oltre la propria disponibilità, è necessario provvedere tempestivamente al ripristino del saldo per non incorrere allo storno definitivo del movimento che ha generato il debordo.

Quando si applica l’inadempienza?

Le nuove regole prevedono che le banche definiscano automaticamente un cliente come inadempiente quando presenta un arretrato da oltre 90 giorni consecutivi, il cui importo risulti:

  • Superiore a 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, in caso di PRIVATI E PICCOLE MEDIE IMPRESE (PMI);

  • Superiore a 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, in caso di IMPRESE;

Rispetto alle regole attuali:

  • La % dell’importo arretrato rispetto al totale è stata ridotta dal 5% all’1%;

  • Sono state introdotte le soglie di importo minimo (100€ per i privati e Pmi e 500€ per le imprese);

  • Non è più possibile compensare eventuali disponibilità su altre linee di credito non utilizzate dal cliente con la linea in arretrato;

In caso di cointestazioni (per esempio aperture di credito in conto corrente, mutui, etc.) la classificazione a default dell’obbligazione congiunta ha anche conseguenze negative per i singoli cointestatari (cd. contagio del default tra clienti connessi).

Quando termina l'inadempienza?

Con le nuove regole, lo stato di default permane per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente rientra dallo sconfino e/o ripiana i pagamenti arretrati.

Con le regole attuali, invece, lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente rientra dallo sconfino e/o ripiana i pagamenti arretrati.

Per ulteriori dettagli si rimanda al documento predisposto dall’ABI “Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default”.

Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

  • EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 

    • introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore

  • EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato”  che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

    • definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza

Le Filiali e i Gestori della Cassa di Risparmio di Orvieto sono a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornire tutto il supporto necessario sulle novità normative e per individuare soluzioni che meglio rispondono alle esigenze della clientela. 

Cliccando qui potete consultare l’elenco delle Filiali e i numeri telefonici.