Mutuo destinato all'acquisto della prima casa.
Con il Mutuo Consap sarà possibile finanziare fino al 100% dell’LTV per importi di Mutuo fino a 250.000 €. Il finanziamento potrà essere sia a tasso fisso che a tasso variabile.
PENSATO PER...
- Chi desidera acquistare casa con una soluzione comoda che richiede un impegno iniziale molto limitato
- Chi desidera beneficiare di spread competitivi senza limitazioni collegate all'importo massimo finanziabile
TUTTI I VANTAGGI DEL MUTUO CONSAP
Importo finanziabile fino al 100% del valore dell’immobile
Spread competitivi e durate fino a 30 anni
Destinato all’acquisto della prima casa
Possibilità di sospendere o rinegoziare il pagamento delle rate*
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consultare i relativi documenti contenenti le “informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori”, disponibili in filiale e sul sito www.cariorvieto.it.
La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del mutuo. L’erogazione di detta tipologia di mutuo è subordinata alla sussistenza di risorse presso l’apposito Fondo gestito da CONSAP.
Il finanziamento è rivolto in via prioritaria a:
· Giovani coppie (in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 36 anni e che abbiano costituito nucleo familiare da almeno 2 anni)
· Nuclei familiari mono genitoriali con figli minori
· Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari
· Soggetti che non hanno compiuto i 36 anni d’età
Chi richiede la Garanzia non deve risultare proprietario di altri immobili ad uso abitativo al momento della presentazione della domanda. Il finanziamento con il Fondo di Garanzia sulla Prima Casa può essere richiesto solo per immobili: adibiti ad abitazione principale; non appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi); che non hanno le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
* Opzione esercitabile su espressa richiesta del Cliente. La Banca può accordare ai mutuatari le seguenti misure di sostegno:
· Sospensione/rinegoziazione delle rate di ammortamento, a decorrere dall’eventuale prima rata insoluta, relativamente alla sola quota capitale o all’intera rata, con o senza allungamento del piano di ammortamento
· Allungamento della durata del piano di ammortamento.
al ricorrere delle seguenti condizioni:
· Sopraggiunta temporanea difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo;
· Sopraggiunta eccessiva onerosità della rata